Lo statuto del Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto è stato approvato dalla Sezione Enti Locali il 31 ottobre 2018.
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Con la denominazione di Consorzio Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM) è costituito volontariamente un consorzio tra i Comuni di:
Balerna, Breggia, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Chiasso, Coldrerio, Melano, Mendrisio, Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Rovio, Stabio, Vacallo.
In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna l’elenco dei Comuni membri.
Il Consorzio è costituito ai sensi
Il Consorzio ha lo scopo di gestire il Centro Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto alfine di garantire la protezione della popolazione e del territorio.
Il Consorzio si avvale dell’operatività delle due caserme di Mendrisio e Chiasso.
La sede del Consorzio è a Mendrisio.
Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata. Per lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio fanno stato gli artt. 43 e segg. LCCom e l’art. 38 del presente Statuto.
Ove non diversamente stabilito, tutte le spese inerenti al presente Consorzio vengono ripartite tra i Comuni consorziati, sulla base delle chiavi di riparto previste all’art. 31 del presente statuto a cui si rinvia.
Gli organi del Consorzio sono:
Essi stanno in carica un quadriennio.
Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per ogni Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.
Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, su proposta dei Municipi, entro 3 mesi dalle elezioni comunali.
È eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.
La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.
Il Consiglio consortile, riservate le competenze dei Comuni, è l'organo superiore del Consorzio.
In particolare:
Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) e e) decade, se non è utilizzato.
Sono riservate le deleghe alla Delegazione consortile ai sensi dell’art. 17 cpv. 3 LCCom, espressamente previste all’art. 12 del presente Statuto.
La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.
Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.
La Delegazione consortile può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo singolo di CHF 10'000.-- e fino ad un importo complessivo annuale di CHF 50'000.--.
Alla Delegazione consortile sono inoltre delegate competenze decisionali in materia di:
La Delegazione può delegare al segretario e all’amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.
Il Consiglio consortile funziona e delibera per analogia, secondo i disposti degli articoli 46 cpv. 1, 50 cpv. 3, 51, 52, 55, 57, 62, 64, 65, 66 LOC.
Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti.
I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.
Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.
Nel Consiglio consortile ogni Comune ha diritto ad un voto per ogni 1'000 abitanti o frazione di 1’000, secondo la tabella annessa (Allegato A), che verrà aggiornata all’inizio di ogni legislatura, sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili dell’Ufficio di Statistica.
Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni.
In ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.
In caso di resto 0.5 è assegnato un voto intero.
Progetti, preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.
I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.
I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.
Il Consiglio consortile si riunisce:
Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.
La convocazione d’urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.
La Delegazione consortile si compone di cinque membri, di cui uno spetta di diritto al Comune di Mendrisio e uno di diritto al Comune di Chiasso.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.
La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
È eleggibile quale membro o supplente della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio e diritto di voto nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.
La carica di membro o di supplente della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.
La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati o dei supplenti non supera il numero degli eleggendi. Se per l’elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.
I membri della Delegazione consortile stanno in carica una legislatura e sono sempre rieleggibili. I membri nominati nel corso della legislatura restano in carica fino alla fine della stessa.
Il Presidente e il Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno, a scrutinio segreto.
In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.
La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.
La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:
Essa esplica le competenze delegate secondo l’art. 12 dello statuto.
La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.
Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.
La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.
L’organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.
Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste dall’art. 24.
La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia una copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.
La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all’organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
L’organo di controllo esterno redige il suo rapporto all’indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.
I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all’organo di controllo.
La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.
Progetti, preventivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.
Il Consorzio elabora il piano finanziario, secondo le norme della Legge organica comunale.
Il piano finanziario va sottoposto per discussione al Consiglio consortile.
La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.
La prima seduta costitutiva è convocata dal Municipio del Comune sede.
Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.
Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:
I Comuni consorziati devono partecipare ai costi di gestione corrente del CSCPM secondo la seguente chiave di riparto che considera:
I singoli parametri sono stabiliti con il seguente metodo:
Le chiavi di riparto verranno aggiornate all’inizio di ogni legislatura e qualora la maggioranza del Consiglio consortile lo ritenga opportuno.
La chiave di riparto può essere rivista anche in base alla richiesta di un singolo Comune consorziato.
I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione degli investimenti.
I Comuni, parallelamente all’avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta, versano al Consorzio le loro quote parte dell’investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.
Ai beni consortili sono applicabili i disposti del Titolo VI Legge organica comunale. La proprietà delle attrezzature resta formalmente al Consorzio.
Il Segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da Segretario del Consiglio consortile e riveste pure il ruolo di Comandante.
La carica del Segretario consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato e di membro del Consiglio consortile.
Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l’apposito Regolamento organico.
Alla costituzione del Consorzio, il ruolo di Segretario consortile è affidato al Comandante dei pompieri di Mendrisio.
Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.
I regolamenti del Consorzio sono adottati dal Consiglio consortile.
I regolamenti sono esposti al pubblico in tutti i Comuni consorziati per un periodo di 30 giorni durante il quale ogni persona o ente direttamente interessato può presentare ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essi contenute.
Quale diritto suppletorio sono applicabili per analogia gli artt. 186 segg. della Legge organica comunale.
Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.
I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni.
Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività del precedente, il Consiglio di Stato emana tutte le disposizioni concrete necessarie.
Il decreto di scioglimento di un Consorzio, come pure quello per la sua istituzione, deve essere pubblicato sul Foglio ufficiale e all’albo dei Comuni consorziati.
Lo statuto può essere modificato in ogni tempo su proposta:
La Delegazione consortile esamina le proposte di cui alle lettere a) e c) e le trasmette con il proprio preavviso scritto ai Comuni consorziati; per il resto è applicabile per analogia la procedura dell’art. 7 LCCom.
Una modifica dello statuto può essere imposta in ogni tempo dal Consiglio di Stato, sentiti preliminarmente il Consorzio e i Comuni; è applicabile per analogia l’art. 4 LCCom.
Il numero dei membri degli organi consortili può essere modificato solo per l’inizio di un periodo di elezione.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, fanno stato la Legge sul Consorziamento dei Comuni e la Legge organica comunale.
Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.